La giustizia riparativa nel sistema penale italiano è finalmente diventata una realtà grazie alla riforma del processo penale. Questo nuovo approccio prevede la mediazione tra la vittima e il responsabile del reato, al fine di risolvere gli effetti negativi del crimine commesso. In cambio di riparazioni, sia materiali che simboliche, il responsabile può ottenere benefici sulle sanzioni che gli sono state inflitte.

È importante sottolineare che la partecipazione a questo programma di giustizia riparativa è completamente volontaria e avviene nel rispetto assoluto della riservatezza. Le dichiarazioni fatte durante la mediazione non possono essere utilizzate come prove nel procedimento penale. Le linee guida per l’attuazione di questo programma sono state fornite da Milano, attraverso uno schema operativo sviluppato dagli uffici giudiziari e dagli organismi forensi.

L’accesso a questo programma può essere consentito dalle fasi investigative fino alla fase esecutiva del processo penale e, almeno in teoria, può riguardare qualsiasi tipo di reato, a condizione che sia utile per risolvere le questioni emerse a seguito della condotta illegale e che non metta in pericolo i partecipanti o l’accertamento dei fatti.

La mediazione viene gestita da professionisti presso strutture pubbliche che dipendono dagli enti locali di ogni distretto di Corte d’appello. È compito del pubblico ministero, del giudice dell’udienza preliminare e del giudice dell’esecuzione informare le persone coinvolte sul fatto che è possibile ricorrere a questo istituto, indicando gli obiettivi e le garanzie offerte.

La figura del mediatore è responsabile di valutare l’esistenza di un valido consenso tra le parti coinvolte. È possibile ipotizzare anche un percorso di mediazione senza la presenza diretta della vittima. La riparazione del responsabile può assumere diverse forme, come scuse formali, dichiarazioni pubbliche, impegni nei confronti della comunità o di singoli individui, ad esempio, l’impegno a non frequentare determinati luoghi o persone. Inoltre, può prevedere il risarcimento del danno, la restituzione di beni e l’impegno a eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato.

Al termine del percorso di mediazione, il mediatore invia al magistrato una relazione sulla situazione. Tuttavia, se non si raggiunge un accordo riparativo, l’autore del reato non viene penalizzato. Non è richiesto neanche l’accertamento dei fatti o il riconoscimento della propria responsabilità. Le informazioni acquisite durante la mediazione non possono essere utilizzate né nel procedimento penale né nella fase di esecuzione della pena.

Nel caso di reati in cui sia possibile la rimessione della querela, l’imputato ha la possibilità di chiedere la sospensione del procedimento per un massimo di centottanta giorni, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione. In questi casi, il provvedimento che invia il caso al centro specializzato prevede un termine congruo, compreso tra tre e sei mesi, per elaborare e attuare il programma di mediazione. Se si raggiunge un accordo riparativo, la partecipazione del querelante equivale alla remissione tacita della richiesta di punizione.

Spetta al giudice valutare l’esito della mediazione nei reati procedibili d’ufficio o con querela non ritirabile. La pena viene ridotta in base alla proporzionalità e alla ragionevolezza della riparazione. Il successo del programma di mediazione viene preso in considerazione insieme ai criteri previsti dall’articolo 133 del Codice Penale per determinare la sanzione. Inoltre, può costituire un’attenuante specifica per la sospensione condizionale breve e favorire il lavoro esterno, i permessi premio, le misure alternative al carcere e la liberazione condizionale durante l’esecuzione della pena.

È importante garantire l’assistenza linguistica a coloro che non comprendono l’italiano.

In conclusione, la giustizia riparativa nel sistema penale italiano rappresenta un importante passo avanti verso una giustizia più equa e umana. La mediazione tra la vittima e il responsabile del reato offre un’opportunità di risoluzione pacifica e di riparazione per gli effetti negativi del crimine commesso.

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