Pensione integrativa obbligatoria per agenti assicurativi, agenti pubblicitari, venditori porta a porta e procacciatori d’affari: finiranno a ingrossare le fila dell’Enasarco. Dall’anno prossimo, infatti, per chiunque eserciti l’attività di promozione o propaganda o procacciamento d’affari, nonché per i venditori porta a porta, scatterà l’obbligo d’iscrizione e contribuzione alla forma di previdenza integrativa degli agenti e rappresentanti di commercio, gestita da Enasarco. Lo stabilisce la bozza di Manovra 2024 che, inoltre, a carico degli stessi soggetti, estende l’obbligo d’iscrizione alla camera di commercio, registro Rea, e, quindi, al pagamento del relativo diritto annuale.

La Manovra estende obbligatoriamente la tutela della previdenza integrativa a diverse attività, equiparandole a quella d’intermediazione nel commercio svolta da agenti e rappresentanti di commercio. Il nuovo obbligo riguarda espressamente solo la previdenza integrativa, gestita da Enasarco. Non riguarda, invece, la previdenza obbligatoria per la quale agenti e rappresentanti sono tenuti a iscriversi alla gestione commercianti dell’Inps e i venditori porta a porta alla gestione separata.

Le attività interessate. Due i gruppi di destinatari del nuovo obbligo: a) «chiunque eserciti, in qualsiasi forma, attività di promozione o di propaganda o procacciamento d’affari, finalizzata, anche indirettamente, alla conclusione di contratti»; b) «lavoratori autonomi che svolgono attività abituale di vendita diretta a domicilio ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 173/2005».

Gli agenti. Nel primo gruppo vi rientrano diverse attività: da quella delle agenzie pubblicitarie a quelle di agenti di assicurazione. Per questi ultimi, inoltre, la bozza di Manovra si preoccupa di abrogare il comma 6 dell’art. 343 del dlgs n. 209/2005, che stabilisce, invece, l’esonero dall’iscrizione ad Enasarco per «persone fisiche e quelle iscritte nel registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione».

I venditori porta a porta. Al secondo gruppo appartengono i venditori porta a porta, ossia gli incaricati alla vendita diretta a domicilio esercitata tramite contratto di agenzia o per incarico da parte di una o più imprese.

Le nuove tutele. I nuovi obbligati avranno diritto a tutte le prestazioni erogate da Enasarco, che possono essere di natura previdenziale o assistenziale. Primo tipo: pensioni di vecchiaia, anticipata, inabilità permanente, invalidità parziale e ai superstiti, a integrazione degli stessi trattamenti erogati dal regime pubblico (cioè dell’Inps). Le prestazioni assistenziali sono fissate dall’Enasarco con apposito “programma”; si tratta, in genere, di contributi per varie evenienze: nascite, malattie, infortuni, scuola, etc..

Aumentano i contributi. A fronte delle nuove prestazioni, i nuovi tutelati saranno obbligati al versamento dei relativi contributi all’Enasarco. L’aliquota è del 17% nel rispetto di minimali e di massimali annui. Dovrebbero restare esclusi coloro che esercitano occasionalmente le attività, ossia per un massimo di 60 giorni in un anno, anche non consecutivi. Nel caso dei venditori porta a porta, l’occasionalità è provata fino a un reddito annuo di 5.000 euro.

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