La decisione del giudice sportivo è stata presa dopo una lunga analisi della situazione: tre turni di squalifica sono stati dati a Karacic e Rigione, i quali sono venuti alle mani negli spogliatoi. Inoltre, il Brescia dovrà pagare le conseguenze delle intemperanze dei propri tifosi durante la sfida play out con il Cosenza. La squadra dovrà giocare due partite a porte chiuse nella prossima stagione al Rigamonti e subirà un 0-3 a tavolino, che cancella il pareggio 1-1 ottenuto sul campo prima dell’invasione e del lancio dei fumogeni che impedirono all’arbitro Massa, giovedì scorso, di far proseguire la partita nell’ultimo minuto di recupero a disposizione.

Il giudice sportivo ha preso questa decisione a causa della gravità dei fatti accaduti. Infatti, il rapporto dell’arbitro riporta che al 52° del secondo tempo la gara veniva sospesa temporaneamente a causa del lancio sul terreno di gioco di almeno dieci fumogeni. Successivamente al predetto lancio, alcuni sostenitori della Società Brescia hanno invaso il terreno di gioco costringendo gli Ufficiali di gara ed i calciatori delle due società a rientrare negli spogliatoi. Dopo circa 20/25 minuti il Direttore di gara rientrava sul terreno di gioco e, confrontandosi con il Responsabile dell’Ordine Pubblico, il quale comunicava che non vi fossero le condizioni di sicurezza per riprendere, sospendeva definitivamente la gara. Inoltre, il referto dei collaboratori della Procura federale riporta che, nelle zone limitrofe allo stadio, si verificavano scontri tra le Forze dell’Ordine ed i sostenitori della Società Brescia, che causavano il ferimento di alcuni tra tifosi, rappresentanti della Forze dell’Ordine e steward, oltre al danneggiamento di tre vetture della Polizia e due dei Carabinieri, tanto che solo in tarda notte gli Ufficiali di gara ed i componenti delle due società riuscivano ad abbandonare l’impianto di gioco.

La Società Brescia deve quindi rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 26 comma 1 CGS, pertanto deve essere sanzionata, anche se ricorrono le circostanze previste dall’art. 29 comma 1 lett. a) e b) CGS, ex artt. 8 comma 1 lett. e) e 10 comma 1 CGS. La perdita della gara con il punteggio di 0-3, oltre alla sanzione dell’obbligo di disputare due gare a porte chiuse, sono state inflitte alla Società Brescia.

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