La sentenza della Cassazione del 23 maggio scorso ha stabilito che se i rumori causati dalla movida sono troppo forti e nocivi per la salute di chi abita nelle vicinanze, il Comune ha il dovere di pagare i danni. Questo ha fatto temere molte amministrazioni comunali che possa innescarsi un “effetto valanga”. In passato, la responsabilità del Comune è già stata riconosciuta in casi simili, come ad esempio nel 2019 a Como. La Cassazione ha dedicato anche un’ordinanza del 2021 alla tutela della salute, ritenendo legittimo il risarcimento per immissioni rumorose anche senza che fosse predisposta una perizia o provato un danno biologico.

Questo potrebbe portare altri condomìni italiani a proporre azioni comuni a tutela della salute, considerando che il fenomeno dello “stress da movida” non è più circoscritto al solo week end. Situazioni simili si riscontrano in molte città italiane, da Milano a Torino e Napoli. Le sentenze già emesse potrebbero costituire una base per l’avvio di nuove azioni intentate da privati che vivono e risiedono all’interno dei condomìni, anche contro gli stessi gestori degli esercizi che attirano la clientela “molesta”.

Il Decreto legislativo 150/2022 ha introdotto il regime di procedibilità tramite querela per il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, ma questa condizione di procedibilità può essere sostituita dalla costituzione in giudizio come parte civile della persona offesa. La Cassazione ha stabilito che la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede particolari espressioni formali e può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengano la sua esplicita manifestazione; in caso di incertezza, devono essere interpretati con un favore della querela. Va considerata equipollente alla querela anche la costituzione di parte civile o la semplice riserva di costituzione di parte civile.

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