La legge di bilancio per il 2024, approvata definitivamente in Senato, prevede alcune modifiche riguardanti le cessioni degli immobili interessati dagli interventi Superbonus. A partire dal 1 gennaio 2024, nel caso in cui i lavori si siano conclusi da non più di dieci anni, si genererà potenzialmente una plusvalenza imponibile. Tuttavia, questa norma non si applica nel caso in cui l’immobile sia stato destinato a prima casa o sia pervenuto per successione.
La legge introduce anche delle modifiche sulla determinazione del costo dell’immobile oggetto di cessione in relazione al tempo intercorso tra la cessione stessa e la conclusione dei lavori. In base a queste modifiche, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili su cui sono stati effettuati gli interventi Superbonus, si considerano redditi diversi.
È prevista un’eccezione per gli immobili acquisiti per successione e per quelli adibiti ad abitazione principale dal cedente o dai suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione. In sostanza, si parcellizza il presupposto impositivo in relazione alla fruizione del Superbonus, indipendentemente da come l’agevolazione sia stata utilizzata.
La legge prevede anche modifiche nella determinazione del costo fiscale dell’immobile ceduto. Le spese sostenute per gli interventi agevolati ai sensi della disciplina del Superbonus, nel caso in cui la cessione riguardi un immobile in cui i lavori si sono conclusi da non più di cinque anni, non sono considerate nel calcolo del costo fiscale. Nel caso in cui il quinquennio sia stato superato, si tiene conto delle spese in questione nella misura del 50%. Inoltre, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione dell’immobile viene rivalutato in base alla variazione Istat.
Per quanto riguarda le plusvalenze in questione, si applica un’imposta sostitutiva del 26% se è stata esercitata l’opzione prevista dalla legge.
Le nuove disposizioni riguardano le cessioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2024.