Comportamenti civili per la cura degli alberi e delle siepi

A Mandello dei manifesti sono stati affissi per ricordare alla cittadinanza i comportamenti da tenere nei confronti degli alberi e delle siepi che confinano con le vie pubbliche. Mantenere puliti i marciapiedi dalle siepi, rimuovere le ramaglie cadute in strada dopo i temporali e occuparsi della pulizia delle caditoie sporcate dalle foglie dei propri alberi sono gesti di senso civico che sono riconosciuti in parte dalle leggi nazionali e in parte dalle ordinanze locali.

Il sindaco Riccardo Fasoli sottolinea che il decoro del paese dipende da quanto tutti si impegnano per tenerlo pulito. Riguardo alle siepi, oltre alla cura del bordo, è di particolare importanza anche l’altezza, che non può superare i 2,5 metri da terra.

Di seguito le indicazioni diffuse dal Municipio:
1) Mantenere entro il confine della proprietà privata la vegetazione (radici, rami, erbe, rampicanti, siepi, ecc.) che si protende fino a nascondere la segnaletica stradale, l’illuminazione pubblica o invade/occupa/limita l’ampiezza dei marciapiedi, delle strade e dei sentieri comunali fino a un’altezza di 4 metri.
2) Segnalare adeguatamente gli ostacoli e rimuovere immediatamente la vegetazione, come alberi o ramaglie, che sono cadute dalle aree private sulle aree pubbliche a causa del maltempo o per qualsiasi altra ragione.
3) Le aree incolte e gli edifici non utilizzati nel centro abitato devono essere costantemente puliti e privi di residui vegetali secchi, oltre ad avere una vegetazione non superiore a 30 centimetri di altezza.
4) Mantenere in buone condizioni i fabbricati, le rive, i fossi e i canali di scolo delle acque e intervenire immediatamente per ripristinarli in caso di danni alla funzionalità o alla sicurezza.

La mancata osservanza di queste disposizioni comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa da 300 a 500 euro, con possibilità di pagamento ridotto secondo quanto stabilito nella Delibera di G.C. n° 11 del 12/1/2011, pari al 70% dell’importo massimo, ossia 350 euro. Restano valide le sanzioni previste dal codice della strada per i casi contemplati agli articoli 29, 30, 31 e 32.

Si ricorda inoltre l’articolo 892 del Codice Civile, che stabilisce le distanze dal confine per le piantumazioni:
1. Tre metri per gli alberi di alto fusto, come noci, castagni, querce, pini, cipressi, olmi, pioppi, platani e simili.
2. Un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto, con fusto che si diffonde in rami ad altezza non superiore a tre metri.
3. Mezzo metro per viti, arbusti, siepi vive e piante da frutto con altezza inferiore a due metri e mezzo. Le siepi confinanti devono quindi essere mantenute a un’altezza inferiore ai 2,5 metri.

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