Il Tribunale amministrativo regionale ha emesso un’ordinanza riguardante un ricorso presentato da un esercizio pubblico di Lazzate contro il Comune di Lazzate e un altro esercizio pubblico. L’ordinanza del Tar ha respinto l’autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, ha rigettato la domanda cautelare e ha deciso di compensare le spese della fase di giudizio. In pratica, non ci sono motivi per sospendere o annullare gli atti compiuti dal Comune.
La questione riguarda una richiesta di occupazione di suolo pubblico che il Comune ha concesso equamente in presenza di una richiesta simile. Il ricorso presentato dai titolari dell’esercizio pubblico ha costretto l’Amministrazione comunale a difendersi in tribunale, con una spesa totale di 9100 euro, di cui 3800 euro già liquidati per questa fase in attesa di ulteriori pronunciamenti del Tar sul ricorso principale.
L’ordinanza del Tar ha sottolineato che la riduzione della superficie esterna fruibile non comporterebbe una cessazione dell’attività, dato che il bar può essere comunque esercitato all’interno del locale e nei 21,78 mq oggetto di concessione. Il Comune di Lazzate ha commentato che la sentenza riconosce le ragioni alla base della decisione amministrativa e respinge le contestazioni riguardanti il sconfinamento limitato e saltuario dalla propria superficie.
Il sindaco di Lazzate, Andrea Monti, si è detto arrabbiato per il contenzioso generato da una questione di concorrenza commerciale tra locali, che ha coinvolto il Comune in una spesa evitabile. Monti ha sottolineato che i cittadini di Lazzate sono i veri danneggiati in questa situazione, poiché devono sopportare le spese di un contenzioso giudiziario che poteva essere evitato. Il sindaco ha espresso la necessità di riflettere in futuro sull’opportunità di concedere aree pubbliche per attività commerciali.