Nell’ordinanza del Tribunale dei minori si trovano le motivazioni tecniche che hanno portato all’interruzione del dibattimento per Marco Toffaloni, uno dei responsabili materiali della Strage di piazza Loggia. La decisione è stata accolta a seguito di una questione preliminare sollevata dalla difesa riguardante la nullità della fissazione dell’udienza preliminare.
La questione riguarda l’irregolarità della notifica dell’avviso di udienza preliminare, che è stata eseguita esclusivamente presso il domicilio eletto dall’imputato presso il suo ex avvocato di fiducia. Secondo i legali delle parti offese, questa notifica non è stata effettuata correttamente, poiché l’imputato aveva validamente eletto il suo domicilio in studio, ma successivamente aveva rinunciato al mandato dell’avvocato. Tuttavia, il Tribunale dei minori sostiene che l’elezione di domicilio non è stata autenticata correttamente e che il deposito in cancelleria non può essere considerato un’autenticazione valida secondo il Codice di procedura penale.
Di conseguenza, il domicilio eletto risulta invalido e l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare è anch’esso nullo. Non è possibile garantire con certezza che Marco Toffaloni fosse a conoscenza degli atti e delle comunicazioni rivolte a lui, compresa la data dell’udienza preliminare. Pertanto, si è deciso di restituire gli atti al giudice, che dovrà fissare una nuova udienza preliminare.
Questa decisione ha suscitato commenti da parte di diverse parti coinvolte nel processo, tra cui il presidente della Casa della Memoria, Manlio Milani, che ha sottolineato l’importanza di garantire una procedura legale corretta per essere inattaccabili da ogni punto di vista.
In conclusione, il dibattimento a carico di Marco Toffaloni è stato interrotto a causa della nullità della fissazione dell’udienza preliminare, e si dovrà procedere con una nuova udienza per poter finalmente andare avanti con il processo.