Automotive alla ricerca di IPT basse

Il trasferimento di sede fittizia, effettuato solo per risparmiare sulle imposte di trascrizione provinciale per i passaggi dei veicoli, è illegittimo; tuttavia, i termini di decadenza per contestare la fattispecie sono di tre anni e, quindi, nel caso specifico, sono inesorabilmente scaduti. Queste sono le conclusioni che si possono trarre dalla sentenza della Corte di giustizia del lavoro di Roma n. 12765/2023 (presidente relatore Costantino Ferrara) depositata in segreteria lo scorso 26 ottobre. La controversia riguarda un fenomeno registrato negli ultimi anni, che ha visto le principali società di leasing e noleggio operanti nel settore automobilistico spostare la propria sede legale nelle province di Trento – Alto Adige. Indipendentemente dalle ragioni “ufficiali”, che riguardano l’esplorazione di nuovi mercati e l’espansione verso questi territori, la vera ragione è una sola: ottenere un significativo risparmio fiscale, poiché l’imposta provinciale sulle trascrizioni (IPT), ovvero la tassa per l’immatricolazione dei veicoli, è sensibilmente più bassa nella provincia di Trento rispetto alle province di Roma o Milano, ovvero le città in cui queste società hanno il loro centro principale di affari. Il Comune di Roma, cercando di frenare la “anomala” fuga delle società di leasing e noleggio auto verso la provincia di Trento, ha emesso un avviso di accertamento per l’anno 2017, al fine di recuperare l’imposta provinciale di trascrizione relativa all’anno fiscale 2017. La Mercedes Benz Lease Italia Srl, opponendosi all’accertamento, ha eccepito, tra le altre ragioni, sia la mancanza di motivazione, sia il superamento del termine triennale di accertamento. Tra le righe della sentenza si può leggere che le indagini condotte hanno evidenziato come, all’indirizzo trentino, corrispondesse un ufficio di piccole dimensioni, gestito in affitto e con quasi nessun personale impiegato. Una realtà poco credibile rispetto alle dimensioni aziendali del soggetto coinvolto. In sostanza, la società non aveva affatto cambiato la propria struttura, mantenendo il centro operativo e amministrativo nella città di Roma. Il collegio di primo grado della Corte di giustizia, tuttavia, avendo constatato la scadenza del termine di decadenza triennale, ha annullato la pretesa. La Corte di giustizia, constatata la tardività dell’accertamento, non ha potuto esaminare il merito delle questioni dibattute, per stabilire se la scelta di trasferire la sede legale in Trentino sia un comportamento censurabile di abuso del diritto, al fine di determinare il recupero fiscale delle minori imposte pagate. Per la tassa di immatricolazione, infatti, vale ancora l’articolo 56 del decreto legislativo 446/97, comma 4, norma non abrogata, che prevede un termine di tre anni a partire dall’esecuzione delle formalità.

The text of the decision is available on www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

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